STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE GROTTE

TITOLO I
DENOMINAZIONE DURATA, SCOPI SOCIALI, MARCHIO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
E‘ costituita una Associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ClTTA' DELLE GROTTE" con sede legale in Taranta Peligna (Chieti) e con sede operativa
per le attività riguardanti le Politiche Europee ed Internazionali presso il Comune di Castellana Grotte (Bari).
L'Associazione potrà disporre anche di ulteriori sedi decentrate, in relazione allo sviluppo dell'attività. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Solo l'assemblea dei soci può determinarne il suo scioglimento.

ARTICOLO 2 - SCOPI SOCIALI
1) L’Associazione non ha fini di lucro ed opera per difendere e sviluppare la qualità dei territori delle Città delle Grotte, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell’informazione.
2) In particolare, l’Associazione si propone di intraprendere progetti di valorizzazione dei territori in cui sono presenti cavità naturali sotterrane, marine o nei fianchi di un monte, di solito ma non necessariamente a sviluppo orizzontale, attraverso politiche di tutela e di sviluppo eco-compatibile dell’ambiente ed iniziative di difesa della tipicità territoriale, dell'autenticità e della
qualità della vita. Si propone, ancora, di affrontare piani di marketing e di divulgazione delle conoscenze legate al territorio, alle produzioni, perché ciò costituisca una valorizzazione delle risorse naturali ed economiche delle aree interessate.
3) L'Associazione mira anche a diventare un'opportunità per la diffusione del turismo speleologico e naturalistico, laddove non esista ancora un sistema di offerta pronto a rispondere ad esigenze specifiche dei consumatori, dei visitatori e degli operatori. ln questa chiave di intenti, sostenere le emergenze ambientali costituite da grotte naturali, significa unire le comunità nella reciproca
conoscenza delle tradizioni, innescando processi economici e opportunità di sviluppo con la crescita di un sistema di rete tra i comuni italiani, scoprire il costume e gli stili di vita e, non ultimo per importanza, favorire la ricerca scientifica. Il piano di azione che motiva l'Associazione
trova conferme nell'attuale carattere transnazionale delle merci e dell’informazione, cavalcando le sovrastrutture globali ma rimanendo sempre ancorato alle identità locali.
4) L’Associazione aderisce all’Associazione Res Tipica dell'Anci.
5) Le finalità dell'Associazione Nazionale Città delle Grotte sono:
a) stimolare gli enti locali che appartengano alle zone di presenza di “grotte naturali", responsabili della governance locale di territori considerati con caratteristiche uniche sia in Europa che in Italia, nella promozione e difesa delle risorse paesaggistiche, ambientali, culturali, legate alla
presenza di cavità naturali dalle più variegate tipologie, intraprendendo anche percorsi normativi e di rivisitazione dell'ordinamento europeo, nazionale e regionale in materia laddove si presenti assenza di disposizioni, lacune e/o carenze legislative;
b) approfondire la mappatura delle aree geografiche in cui è presente una grotta naturale, ampliando gli studi sulla conoscenza, diffusione e ricerca del prodotto “naturale”grot ta in Europa e nel mondo, ricostruendo l'antica valenza storica della cavità naturale che porta con sé storie umane individuali ma anche racconti straordinari della trasformazione del costume e dell'economia nei secoli;
c) ideare, progettare e coordinare manifestazioni promozionali di valorizzazione dei territori con specifica presenza di cavità naturali appartenenti alle diverse tipologie, classificate per natura delle rocce, della morfologia, del tempo e del modo di costituzione;
d) organizzare accordi e tavoli di incontro con gli enti associati, istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, Università locali, centri di ricerca e sperimentazione coinvolgendoli sulle problematiche relative al settore;
e) realizzare carte turistiche, guide, percorsi didattici (rivolti a scuole, gruppi di lavoro, escursionisti), percorsi speleologici e naturalistici, eventi fieristici nazionali e internazionali, attività editoriali (pubblicazioni, manuali, opuscoli illustrativi, video-documentari) e promuovere l’offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, dei prodotti locali e tradizionali e dei servizi;
f) costruire il sito Internet www.cittadellegrotte.it con servizi informativi, interattivi, approfondimenti, reportage, ricerche, galleria fotografica;
g) favorire l'attività commerciale delle Grotte Turistiche e delle specifiche modalità gestionali, quali Consorzi, Società Miste e Fondazioni, anche attraverso attività di consulenza, promozione e divulgazione;
h) promuovere lo sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza della popolazione nelle zone rurali e nei piccoli comuni, l’integrazione di nuove
imprese e servizi e la concertazione tra i diversi interessi;
i) proporre l’adozione di strumenti di pianificazione territoriale coerenti alle caratteristiche dei territori delle Città delle Grotte;
l) promuovere la formazione di professionalità rispondenti alle specifiche realtà delle Grotte, con iniziative a carattere didattico e divulgativo, anche attraverso il ricorso a Fondi Strutturali Europei destinati alla formazione professionale;
m) instaurare il rapporto con le associazioni delle autonomie locali e con le altre associazioni che, sul territorio nazionale, operano in favore della qualità e delle identità delle comunità e dei territori;
n) organizzare manifestazioni ed iniziative, d’intesa con i Comuni soci, volte ad esaltare il valore dei territori e a migliorare la comunicazione tra operatori economici, istituzioni e turisti delle Città delle Grotte;
o) stringere patti o gemellaggi con enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale, che non abbiano scopi o motivazioni discordanti o avverse a quelle elencate nel proprio statuto;
p) promuovere la costituzione di reti europee di Città delle Grotte, anche al fine di stabilire partnerariati per l’accesso a specifiche linee agevolative riguardanti progetti transnazionali;
q) ideare, progettare e realizzare, in collaborazione con Università, Enti di Ricerca, Sperimentazione ed Associazioni di Speleologia musei tematici e centri visita a carattere
territoriale.


ARTICOLO 3 - IL MARCHIO
1) L’Associazione adotta un marchio che potrà essere utilizzato dai soci. L‘uso e la riproduzione del marchio saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte dell'Associazione stessa. L‘uso non autorizzato o improprio del marchio sarà perseguito dall'Associazione a termine di legge.

TITOLO II
SOCI, ORGANI, STRUTTURE E CARICHE ASSOCIATIVE

ARTICOLO 4 - I SOCI
1) Possono far parte dell'Associazione i Comuni che ne faranno richiesta purché siano caratterizzati dalla presenza nel territorio comunale, per parte o per l’intero suo sviluppo, di una grotta naturale, della più variegata tipologia, intesa quale la natura della roccia che l’hanno
originata, la modalità con cui essa si è formata, l’era in cui ha avuto origine.
2) Possono altresì aderire le Province, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Enti Locali e le Comunità Montane o altri Enti pubblici che comprendono i Comuni con le caratteristiche sopra descritte. Possono, altresì, aderire all’Associazione i Comuni Esteri e Associazioni di Comuni Esteri, appartenenti alla Comunità Europea e non, purché abbiano le caratteristiche sopra descritte.
3) L’iscrizione all’Associazione è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta, accompagnata dalla deliberazione di adesione della GIUNTA o del CONSIGLIO del soggetto richiedente; il Consiglio Direttivo, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta,
provvederà all’accettazione della stessa, previo esame della ricorrenza nell’aspirante dei requisiti di cui ai commi 1) e 2).
4) I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) “Soci Fondatori”, cioè i Comuni che partecipano all’atto costitutivo;
b) “Soci Ordinari”, cioè i Comuni che aderiranno nel tempo all’Associazione;

ARTICOLO 5 - RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1) L'Associazione opera in base ad un programma operativo concordato tra i Soci, nel quale sono individuate e definite le iniziative da svolgersi e le modalità di partecipazione degli associati. I Soci devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, nonché
gli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall’Associazione e sostenerne attivamente i programmi.
2) I Soci sono tenuti al versamento:
a) di una quota iniziale di iscrizione una tantum (ad
esclusione dei Soci Fondatori),
b) di una quota annuale associativa, finalizzata a consentire l’amministrazione, il funzionamento e
l’attuazione dei programmi dell’Associazione.
3) Le quote sono determinate dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
4) Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed alle sue attività, con pari diritto.
5) Ogni associato ha diritto ad un voto.
6) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote di iscrizione iniziali una tantum e quote annuali;
b) eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che necessitassero di disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da deliberare da parte dell’assemblea;
c) versamenti volontari degli associati, contributi da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere; sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di associati;
d) proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.
7) Le quote sono fissate come segue:
a) quota di iscrizione una tantum euro 300,00 (con esclusione dei Soci Fondatori),
b) quota associativa annuale, per i Comuni italiani soci, determinata in funzione della classe di popolazione degli stessi:
- fino a 500 abitanti euro 100,00
- da 501 a 1.000 abitanti euro 150,00
- da 1.001 a 3.000 abitanti euro 300,00
- da 3.001 a 5.000 abitanti euro 500,00
- da 5.001 a 10.000 abitanti euro 700,00
- da 10.001 ad oltre 50.000 abitanti euro 1.000,00
c) quota associativa annuale per tutti gli altri associati:
- Province ed altri Enti Pubblici Associati: quota annua euro 1.000,00
- C.M., Unioni di Comuni, Comuni Esteri, Associazioni di Comuni Esteri: quota annua euro 500,00.
8) I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, saranno considerati Soci anche per l’anno successivo e dovranno versare la quota annuale di associazione.
9) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
10) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Organi dell'Associazione:
a) L’Assemblea dei soci.
b) Il Presidente e il Vice Presidente.
c) Il Consiglio direttivo.
d) Il Direttore generale.

ARTICOLO 7 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
1) L’Assemblea dei Soci è sovrana; essa viene convocata in sedute straordinaria e ordinaria. La convocazione é fatta dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo, con avviso affisso nella sede sociale e pubblicato sul sito internet dell’Associazione almeno cinque giorni prima della riunione.
2) L‘Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni si terranno, a rotazione, nelle sedi degli Enti associati, come stabilite nell’ultima riunione dell'anno solare.
3) Le funzioni dell'Assemblea sono:
a) elezione del Presidente;
b) elezione del Vice Presidente;
c) elezione e rinnovo, anche parziale, del Consiglio Direttivo;
d) approvazione programma operativo annuale e pluriennale e loro periodica verifica;
e) approvazione e revisione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
f) approvazione delle quote associative e di eventuali modifiche;
g) dichiarazione di decadenza dei soci;
h) deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli soci;
i) istituzione di commissioni permanenti fissandone incarichi e compiti;
j) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
k) adozione modifiche statutarie.
4) L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci, in seconda convocazione (che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell'avviso di convocazione) con la presenza di almeno un terzo dei soci; i soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea, ogni socio può avere un massimo di una delega. All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'Ente associato o un suo delegato. Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei soci presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 

ARTICOLO 8 - L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1) L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogni volta che questi ne riconosca la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei Soci.
2) Le funzioni dell’Assemblea straordinaria sono:

a) deliberazioni su eventuali modifiche allo statuto;
b) deliberazioni su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
c) deliberazioni su argomenti per i quali un terzo dei Soci ne abbia chiesta la convocazione;
d) deliberazione sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea tra i propri componenti, é composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente e dura in carica 3 anni salvo proroghe da parte dell’Assemblea. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si può riunire oltre che fisicamente anche virtualmente con l’ausilio di mezzi di comunicazione digitali (Skype o similari) in conferenza telematica. La riunione e le deliberazioni conseguenti avranno piena validità ed operatività e la firma dei relativi verbali potrà avvenire tramite validazione via mail o firma digitale.
2) La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di Amministratore (Sindaco, Assessore, Consigliere), ovvero quando il Comune o l’Ente recede dall’Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione ad esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza dell’Assemblea.
3) Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
 a) deliberazioni sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione entro i limiti approvati dall'Assemblea;
 b) approvazione delle richieste di adesione all’Associazione e proposta all’Assemblea di dichiarare la decadenza di soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con
gli scopi associativi;
 c) determinazione delle quote di ammissione da proporre all’Assemblea dei Soci;
 d) redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
 e) ogni altro atto utile al raggiungimento dei fini sociali, anche mediante accordi con terzi;
 f) verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
 g) costituzione di eventuali Comitati tecnico scientifici per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione,
 h) l’assunzione e il licenziamento del personale;
 i) i contratti, le convenzioni e gli incarichi professionali necessari all’attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
 j) la proposta di regolamento interno e le eventuali modifiche.
4) Il Consiglio Direttivo si riunisce, con preavviso di dieci giorni, almeno tre volte all’anno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/3 dei suoi membri.
5) Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell’Associazione.
6) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
7) Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione del Direttore Generale. La gestione dell’amministrazione dell’Associazione può essere delegata dal Consiglio Direttivo al Direttore Generale.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE
1) Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione anche nei confronti di terzi. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni e firma tutti gli atti
dell’Associazione.
2) Il Vice Presidente, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e può ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza.

ARTICOLO 11 – DIRETTORE GENERALE
1) Il Direttore Generale dell’Associazione, se nominato, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
E’ nominato dal Consiglio Direttivo, fino a revoca del mandato da parte dello stesso.
2) Il Consiglio Direttivo determina eventualmente il compenso spettante ogni anno al Direttore Generale.
3) I compiti del Direttore Generale sono:
  a) Dirigere gli uffici dell’Associazione;
  b) Curare il disbrigo degli affari ordinari;
  c) Provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
  d) Curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  e) Curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
  f) Provvedere ad incaricare esperti e consulenti sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
  g) Gestire e coordinare lo sviluppo e l’implementazione del portale web dell’Associazione;
  h) Coordinare e gestire le attività relazionali interne ed esterne del sistema Città delle Grotte, comprese quelle riguardanti l’eventuale interfacciamento con un soggetto o ente delegato convenzionato o associato, cui siano affidati attività di Segreteria Tecnica e/o Ufficio Stampa;
  i) Svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo.
4) Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto;
5) Il Direttore Generale ha cura in particolare di mantenere i contatti di carattere continuativo con gli Uffici Pubblici e privati gli Enti e le Organizzazioni che interessano le attività dell’Associazione;
6) Per l’attività svolta in nome dell’Associazione al Direttore Generale è conferita la rappresentanza verso i terzi compresa la possibilità di aprire di c/c bancari e postali e la possibilità di operare sugli stessi sulla base di atti e mandati appositamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
7) Il Direttore Generale può essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da un Ente o da un soggetto associato o da un soggetto esterno appositamente convenzionato e delegato con delibera del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle attività di Segreteria Tecnica Organizzativa.

ARTICOLO 12 - LE COMMISSIONI
1) L'Assemblea, al fine di raggiungere i compiti statutari, può costituire Commissioni permanenti fissandone il numero e le competenze. Tutti i soci possono far parte di una o più commissioni; la Presidenza è affidata, di norma, ad associati che non facciano parte del Consiglio Direttivo.
Ogni commissione elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario. Il Presidente svolge relazioni al Consiglio Direttivo e all’Assemblea, propone iniziative e attività. Le Commissioni durano in carica fino al raggiungimento dell’obiettivo per cui sono state istituite e/o fino a revoca del mandato da parte dell’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 13 - DURATA DELLE CARICHE E DELLE NOMINE
1) I rappresentanti, singole persone fisiche, degli Enti facenti parte dell'Assemblea dei Soci, decadono dalla carica quando non ricoprono più la carica con la quale hanno preso parte all'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Presidente dura in carica tre anni. Il Vice Presidente dura in carica tre anni. I componenti degli Organi Elettivi sono rieleggibili. Il Direttore Generale dura in carica fino alla revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo.
2) La decadenza di un componente é deliberata dall'Assemblea e richiede la presenza della maggioranza dei soci. I componenti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica sono sostituiti con deliberazione dell'Assemblea e rimangono in carica fino alla scadenza degli organi relativi.

ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE
1) Qualora l’Associazione sia posta in liquidazione, l’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 15 - RINVIO
1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in materia di associazioni senza fini di lucro.


ARTICOLO 16 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI ELETTIVI
1) Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono di norma gratuiti; al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri del Consiglio Direttivo, ai Componenti delle Commissioni possono essere solo rimborsate le spese per il decoroso espletamento dell’incarico, previo deposito dei giustificativi, nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
2) L’Assemblea potrà deliberare eventuali compensi a favore dei soggetti titolari di cariche sociali, in relazione ad attività svolte di particolare impegno.

Scarica lo Statuto in .pdf

Ultima modifica

21/03/2018

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